Sanzioni amministrative a carico dei trasgressori

Chi commette le seguenti infrazioni:

  • infrazione 1: titolo di viaggio mancante o contraffatto
  • infrazione 2: titolo di viaggio scaduto
  • infrazione 3: titolo di viaggio non obbliterato
  • infrazione 4: titolo di viaggio insufficente (tratta pagata minore di quella utilizzata)

incorre nelle sanzioni previste dalla  Legge Regionale 16/82 - D.A.T. N° /9501 del  10/04/2006 decorrenza dal 24/09/2010

         MODALITÀ DI ESTINZIONE DELLE SANZIONI
Il pagamento in misura ridotta di 1/3 potrà avvenire:
  • in vettura (esclusivamente per contanti);
  • presso le sedi territoriali ARST SpA, esibendo il verbale di notifica (vedi sedi) entro 60 giorni solari dalla notifica della sanzione;
  • tramite versamento c/c postale n. 14794093 intestato a: ARST SpA, via Zagabria 54 -09129- CAGLIARI, entro 60 giorni solari;

Ai sensi dell'art. 17 e 18 della L. 24.11.1981, n° 689, i contravventori possono inviare scritti difensivi o inoltrare formale richiesta di essere sentiti in merito, entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, indirizzandoli ad: ARST SpA, via Zagabria 54 -09129- CAGLIARI 
Trascorsi 60 giorni dalla notifica degli estremi della violazione, senza che sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, ARST SpA procederà per vie legali, con eventuali ulteriori oneri, a carico del trasgressore.

L'interessato, qualora si trovi in situazioni economiche disagiate, ai sensi dell'art. 26 della L. 689/1981, può richiedere il pagamento rateale di una sanzione amministrativa. Tale richiesta dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: ARST SpA, via Zagabria 54 -09129- Cagliari entro i termini previsti per il pagamento della sanzione e deve essere supportata da oggettive motivazioni. L'azienda decide in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza e comunica l'esito mediante lettera di concessione rate o diniego di tale concessione sulla base di criteri oggettivi determinati dalla Legge.