Agli utenti che si rendono responsabili di illeciti amministrativi aventi ad oggetto titoli di viaggio, si applica una sanzione pecuniaria stabilita dall'art. 4 della Legge Regionale n. 17/2015, così determinata:
a) nel caso di mancanza di un valido e idoneo titolo di viaggio o in assenza di validazione dello stesso all'inizio della tratta di viaggio, al trasgressore si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di quaranta a un massimo di centocinquanta volte la tariffa regionale minima prevista per un biglietto ordinario, corrispondente alla prima fascia di corsa semplice (€ 1,00 per bus urbano ed € 1,30 per bus extraurbano e metro);
b) nel caso di titolo di viaggio contraffatto o alterato, salvo l’applicazione delle vigenti disposizioni penali, la sanzione pecuniaria è determinabile in misura variabile da un minimo di centocinquanta a un massimo di quattrocento volte la tariffa regionale minima prevista per un biglietto ordinario, corrispondente alla prima fascia di corsa semplice (€ 1,00 per bus urbano ed € 1,30 per bus extraurbano e metro);
c) esclusivamente nei casi di bigliettazione elettronica, per l’irregolarità del titolo di viaggio per mancanza di convalida di ciascuna tratta di viaggio, successiva alla prima e in occasioni di ogni trasbordo, al trasgressore si applica una sanzione pecuniaria determinata in misura fissa pari a quattro volte il costo del biglietto ordinario, corrispondente alla prima fascia di corsa semplice (€ 1,00 per bus urbano ed € 1,30 per bus extraurbano e metro);
d) solo nel caso di mancanza temporanea dell’abbonamento personale e nominativo, e/o del documento di legittimazione, al trasgressore si applica una sanzione in misura fissa pari a € 6,00, a condizione che il trasgressore, entro i cinque giorni successivi all’accertamento, ne provi il possesso. In caso contrario il trasgressore è considerato privo del titolo di viaggio, per cui si applica la sanzione di cui al punto a).
1) I trasgressori di maggior età hanno facoltà di pagare a bordo nelle mani dell'agente accertatore della sanzione, nella misura minima. Il trasgressore minore non può eseguire il pagamento della sanzione a bordo del mezzo.
2) E’ possibile pagare nella misura minima, di cui ai succitati punti a) e b), oltre che all'atto dell'accertamento, entro i cinque giorni successivi, in contanti presso una delle Sedi Territoriali dell’ARST Spa, visionabili sul sito internet www.arst.sardegna.it al link Contattaci, o tramite c/c postale come indicato al successivo punto 5).
3) Ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge Regionale n. 17/2015, se il pagamento non è stato effettuato nella misura minima, di cui ai succitati punti a) e b), nei tempi stabiliti, è sempre ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione della violazione, ovvero dalla notifica dell’infrazione, il pagamento della sanzione in misura ridotta oltre le spese di notifica. La sanzione in misura ridotta è pari a un terzo del massimo della sanzione prevista, ovvero al doppio del minimo se più favorevole. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore alla misura minima prevista per legge.
Decorso il suddetto termine si darà corso, ai sensi di legge, alle procedure di recupero coattivo del credito, con eventuali ulteriori oneri a carico del trasgressore.
4) In tutti i casi in cui si rilevino offese, fisiche o morali all’Agente accertatore o alle persone presenti, sarà applicata da subito la sanzione nella misura massima.
5) II pagamento della somma dovuta può essere effettuato mediante versamento sul c/c postale n. 14794093, intestato ad ARST S.p.A., via Posada, 8/10 - 09122 CAGLIARI, indicando, sul modulo, nello spazio riservato alla causale di versamento, il nome del sanzionato, il numero (rilevabile in alto a destra) e la data del verbale di accertamento.
Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere trasmessa all’ARST Spa a mezzo fax al n. 070 2657757 o alla email: [email protected].
6) Per il divieto di fumo e per danni alle attrezzature o beni aziendali si applica quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del D.P.R. n. 753/1980.
7) Ai sensi dell’art 18 della Legge n. 689/1981, i contravventori possono inviare scritti difensivi entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, indirizzandoli ad ARST Spa, via Posada, 8/10 - 09122 CAGLIARI.
8) L’interessato, qualora si trovi in condizioni economiche disagiate, ai sensi dell’art. 26 della Legge 689/1981, può richiedere il pagamento rateale di una sanzione amministrativa.
Tale richiesta deve essere inoltrata al seguente indirizzo: ARST Spa, via Posada, 8/10 - 09122 CAGLIARI – email [email protected], entro i termini previsti per il pagamento della sanzione e deve essere supportata da oggettive motivazioni. L’Azienda decide in merito all’accoglimento o al rigetto dell’istanza e comunica l’esito mediante lettera di concessione rate o diniego di tale concessione sulla base dei criteri oggettivi determinati dalla Legge.
DI SEGUITO LE TABELLE CON L’INDICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE PER LE INFRAZIONI PIU’ FREQUENTI (mancanza di un valido e idoneo titolo di viaggio o assenza di validazione dello stesso – titolo di viaggio contraffatto o alterato).